Aurora Mastroleo, partecipante alle attività della SLP, Milano
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Sorpresa dal Comunicato della Presidente Slpcf “No al collaborazionismo” ho potuto constatare che la revisione del Codice deontologico dell’Ordine proposta dal Cnop richiede massima attenzione: aggiunge qualcosa che mette disordine, confonde le differenze più significative, e lascia cadere nel dimenticatoio collettivo una parte sostanziale, che è utile provare a rintracciare.
Si aggiunge una Premessa al Codice che non è stata sottoposta a votazione. Mi domando: di questo soporifero sproloquio volto a circoscrivere 4 principi etici fondanti la deontologia, ne avevamo un urgente bisogno? Non mi pare proprio. Pleonasmo? No, anzi, materializza un più, aggiuntina inspiegabilmente non votabile, che annovera (con ordine solo apparente) premesse che gettano nel disordine più sconfortante.
Addizione. Si aggiunge la locuzione di “buona pratica professionale”… sarebbe forse bastata, come la madre di winnicottiana memoria, quella sufficientemente buona; non avrebbe forse contribuito ad abbassare l’asta alla bandiera dell’ideale che invece in questa premessa è sostenuta ben alta? Dietro all’ideale arriva lo scarto: il coté cattivo, ciò che è bandito, riguarda una ricca serie … niente pò pò di meno che: “ogni intervento, orientamento teorico, metodo o tecnica psicologica che confligga con i 4 principi sarà escluso”. Lo sbilanciamento tra quanto approvato (la buona pratica) e quanto viene espressamente bandito rivela la logica escludente della premessa, che quindi a questo serve: tagliar fuori, escludere un’ampia serie.
Qualche considerazione sui 4 principi, allora.
1°: “Rispetto e promozione dei diritti e della dignità delle persone e degli animali”. Al tradizionale e generico rispetto, qui si aggiunge (in forma elitaria ad appannaggio dello psicologo italiano) anche la “promozione”. Il “rispetto della soggettività” – che è esplicitamente nominato nel testo – è qui associato e fatto coincidere con la promozione di diritti. Molto woke come passaggio! Si intenderebbe far coincidere rispetto delle soggettività, singolari e molteplici, con il compito di sostenere le identità della contemporaneità e promuoverne i diritti appunto, confinando così gli psicologi ad un presunto dovere sociale che ricalca la logica segregativa. Si annacqua il valore delle singolarità degli individui delle singolarità: si liquida la partita della psicoanalisi?
2° “Competenza”: in prima battuta la competenza dello psicologo è fatta risalire classicamente all’Università a cui tuttavia ora si aggiunge “la supervisione di colleghe e colleghi altamente qualificati”. La supervisione è il nome di una prassi consolidata all’interno della formazione psicoterapica di matrice freudiana… che tuttavia non è nominata. Quindi si omette di differenziare le competenze proprie dello psicoterapeuta e si fa tuttavia ricorso ad una terminologia che le è propria. Con una virata veloce si superano le differenze simboliche con il risultato di livellare psicologi e psicoterapeuti…e la psicoanalisi?
3° Responsabilità: alla tradizionale responsabilità verso quanti si rivolgono direttamente allo psicologo, si aggiunge ora una presunta “responsabilità scientifica” verso la comunità intera, ossia “la società nella quale lavorano e vivono (gli psicologi)” e pure “verso l’ambiente che li circonda”. Quindi la responsabilità verso il singolo – che notoriamente confida allo psicologo le proprie intime questioni – è estesa ad una pari responsabilità “scientifica” verso la collettività? Un bel colpo di spugna che cancella lo scarto che sussiste tra le questioni, i desideri soggettivi che confliggono con l’ordine sociale, ma anche quello che sussiste tra lo statuto epistemico della psicoanalisi e lo scientismo psicologico. La responsabilità sociale dello psicologo sarebbe dunque quella di preservare nella società lo scientismo che caratterizzerebbe la sua professione.
4° “Onestà, integrità, lealtà e trasparenza”… suona come il motto delle Giovani Marmotte! Delle quattro virtù è l’ultima, la trasparenza, quella a cui si dedica maggior spazio. Colpisce la sproporzione. Omettendo completamente il suo opposto e cioè il segreto, si tralascia “la pietra miliare dell’ascolto analitico” e “strumento elettivo della pratica analitica per operare nella trame sintomatiche della società della trasparenza contemporanea”1. Questo 4° principio mi pare il più rivelatore; conclude con un’espressione sorprendentemente generica e altrettanto apodittica: “Il tempo della comunicazione è il tempo della cura”. È questa l’unica frase in cui viene nominata la cura e la si nomina solo per farla coincidere con la comunicazione: bingo!
Sottrazione: la cura, elemento fastidioso per l’attuale politica ordinistica, è ciò che questa revisione intende lasciar cadere? Non proprio, introduce al suo posto una novità: offuscando i principi fondamentali della cura la si accomunerebbe alla comunicazione.
Che fare?
Non ci resta che mettere un po’ di ordine e ribadire il valore simbolico, storico e pure legale, dell’articolo 3 della Legge Ossicini, intitolato “esercizio dell’attività psicoterapeutica” che stabilisce lo scarto tra psicologia e psicoterapia, definendo due diversi profili professionali e le condizioni giuridiche per l’esercizio della psicoterapia. Da oltre un trentennio in Italia la psicoterapia non è la psicologia; il funzionamento ed i principi etici della psicoterapia sono affidati agli Istituti riconosciuti dal Miur e non già al sistema ordinistico che, quindi, non ha alcuna voce in capitolo in materia di “cura”. Ben venga allora la sua sottrazione dall’ambito deontologico degli psicologi, sarebbe però doveroso a questo punto della storia ordinistica maggior chiarezza: estrarre con rigore e fermezza, quell’ intima e strutturale differenza della psicoterapia dalla psicologia tutta.
Quanto a ciò che mi sta più a cuore, ossia la cura psicoanalitica, trovo confortante la dichiarazione dell’on. Artioli, membro della commissione parlamentare che formulò la Legge Ossicini: “la psicoanalisi non viene regolamentata dall’attuale Legge”2. Si tratta allora di difendere il principio giuridico interno alla legge del 1989 in base al quale gli psicoanalisti “non hanno né vincoli, né vantaggi derivanti dalla posizione giuridica che scelgono”3 nei due profili.
Pertanto, quanti hanno scelto e sceglieranno gli Istituti di formazione in psicoterapia afferenti al Campo freudiano si atterranno all’etica della psicoanalisi che chiaramente confligge con ciascuno dei 4 principi etici redatti dal Cnop e non ha nulla a che spartire con la deontologia delle psicologhe e degli psicologi italiani.
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[1] M.-H. Brousse, “Dalla struttura al nodo. Le cause epistemologiche e la posta in gioco di un cambiamento di paradigma clinico nell’insegnamento di Jacques Lacan”, conferenza tenuta presso l’Istituto Freudiano, Milano, 22 Settembre 2023
[2] “Intervista all’onorevole Rossella Artioli sulla legge che regolamenta la professione di psicologo”, in Agalma n. 1, Arcadia edizioni, giugno 1989, p. 163.
[3] Ibidem, pag. 164



